O. L. VENESIE
Incontri tra i gruppi e singoli autodeterminati per la costituzione di la “Organizzazione Liberazione dele Venesie” denominata OLV.
Possono aderire i gruppi e singoli che per logica di appartenenza al POPOLO VENETO non partecipano alle consultazioni indette dall’occupante.
Ipotesi di statuto, i gruppi o singoli che volessero aderire facciano un messaggio o contattino qualcuno degli aderenti.
Ipotesi di Statuto provvisorio
Art. 1
L’Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati, devono agire in conformità ai seguenti princìpi: L’Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri. I Membri, al fine di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona fede agli obblighi da loro assunti in conformità al presente Statuto. I Membri devono dare ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi gruppo o individuo che collaborerà con l’occupante italico. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza OLV ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di un gruppo, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto;
Membri dell’Organizzazione
Art. 2
Membri originari della OLV sono i gruppi che hanno precedentemente firmato la Dichiarazione di costituzione della OLV, firmino il presente Statuto e lo ratifichino l’adesione in conformità all’articolo 59. Possono diventare Membri dell’OLV tutti i gruppi che si propongono per l’indipendenza delle VENESIE e che accettino gli obblighi del presente Statuto, e che a giudizio dell’Organizzazione siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo. L’ammissione quale Membro del OLV di un gruppo che adempia a tali condizioni è effettuata con decisione dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Veneto.
Art. 3
Un Membro delle OLV contro il quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio Veneto, un’azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall’esercizio dei diritti e dei privilegi di un Membro da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Veneto L’esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio Veneto.
Un Membro del OLV che abbia persistentemente violato i princìpi enunciati nel presente Statuto può essere espulso dall’Organizzazione da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Veneto.
Organi
Art. 4
Sono organi principali del OLV: Assemblea Generale, Consiglio Veneto, Consiglio Economico e Sociale, Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, Corte Veneta di Giustizia, il Presidente. Gli organi sussidiari che si riveleranno necessari potranno essere creati conformemente al presente Statuto.
Art. 5
La OLV non porrà alcuna restrizione all’ammissibilità di uomini e donne nei loro organi principali e sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizione di uguaglianza.
Assemblea generale
Art. 6
Composizione. L’Assemblea Generale si compone dai rappresentanti dei gruppi. Ogni Membro ha non più di 3 rappresentanti nell’Assemblea Generale.
Art. 7
Funzioni e poteri: L’Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini del presente Statuto, o che faccia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dal presente Statuto, salvo quanto disposto dall’articolo 12, può fare raccomandazioni ai Membri del OLV od al Consiglio Veneto, o agli uni ed all’altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti.
Art. 8
L’Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa al mantenimento della armonia e della sicurezza interna che le sia sottoposta da qualsiasi Membro dei gruppi in conformità all’articolo 35 e può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere al gruppo o ai gruppi interessati, od agli uni ed all’altro. Qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un’azione deve essere deferita al Consiglio Veneto da parte dell’Assemblea Generale, prima o dopo la discussione. L’Assemblea Generale può richiamare l’attenzione del Consiglio Veneto sulle situazioni che siano suscettibili di mettere in pericolo la armonia e la sicurezza interna. I poteri dell’Assemblea Generale stabiliti in quest’articolo non limitano la portata generale dell’articolo 10.
Art. 9
Durante l’esercizio da parte del Consiglio Veneto delle funzioni assegnatagli dal presente Statuto, nei riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l’Assemblea Generale non deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a meno che non ne sia richiesta dal Consiglio Veneto. Il Presidente, con il consenso del Consiglio Veneto, informa l’Assemblea Generale, ad ogni sessione, di tutte le questioni relative al mantenimento della armonia e proseguo del mandato e della sicurezza interna di cui stia trattando il Consiglio Veneto ed informa del pari l’Assemblea Generale, o i Membri dei gruppi se l’Assemblea Generale non é in sessione, non appena il Consiglio Veneto cessi dal trattare tali questioni.
Art. 10
L’Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di:
a. promuovere la cooperazione interna nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale del POPOLO VENETO;
b. sviluppare la cooperazione interna nei campi economico, sociale, culturale, educativo e del benessere pubblico del POPOLO VENETO, e promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione nei territori Marciani.
Art. 11
Subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 12, l’Assemblea Generale può raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che, indipendentemente dalla sua origine, essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli interne al POPOLO VENETO e verso i popoli esteri
Art. 12
L’Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali e speciali del Consiglio Veneto; queste relazioni comprendono un resoconto delle misure decise od intraprese dal Consiglio Veneto per mantenere la pace e la sicurezza interna. L’Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi del OLV.
Art. 13
L’Assemblea Generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime interno di amministrazione fiduciaria che ad essa sono attribuite.
Art. 14
L’Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio dell’Organizzazione. Le spese dell’Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata dall’Assemblea Generale. L’Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e di bilancio con gli istituti specializzati, ed esamina i bilanci amministrativi di tali istituti specializzati al fine di fare ad essi delle raccomandazioni.
Votazione
Art. 15
Ogni Membro dell’Assemblea Generale dispone di un voto. Le decisioni dell’Assemblea Generale su questioni importanti sono prese a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti. Tali questioni comprendono: le raccomandazioni riguardo al mantenimento della armonia e della sicurezza interna, l’elezione dei Membri del Consiglio Veneto, l’elezione dei Membri del Consiglio Economico e Sociale, l’ammissione di nuovi Membri del OLV, la sospensione dei diritti e dei privilegi di Membro, l’espulsione di Membri, le questioni relative al le questioni di bilancio. Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di categorie addizionali di questioni da decidersi a maggioranza di due terzi, sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.
Art. 16
Un Membro del OLV che sia in arretrato nel pagamento dei suoi contributi finanziari all’Organizzazione non ha voto nell’Assemblea Generale se l’ammontare dei suoi arretrati eguagli o superiore l’ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni interi precedenti. L’Assemblea Generale può, nondimeno, permettere a un membro di votare se riconosca che la mancanza del pagamento è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà.
Procedura
L’Assemblea Generale si riunisce in sessioni ordinarie annuali ed in sessioni speciali ove le circostanze lo richiedano. Le sessioni speciali sono convocate dal presidente su richiesta del Consiglio Veneto o della maggioranza dei Membri del OLV.
Art. 17
L’Assemblea Generale stabilisce il proprio regolamento. Essa elegge il suo Presidente dell’assemblea ad ogni sessione.
Art. 18
L’Assemblea Generale può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l’adempimento delle sue funzioni.
Consiglio Veneto
Art. 19
Composizione. Il Consiglio Veneto si compone da 2 Membri ciascuno dei gruppi, avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei Membri del OLV e al mantenimento della pace e della sicurezza interna ed agli altri fini dell’Organizzazione, ed inoltre ad un’equa distribuzione geografica sui territori Marciani.
Art. 20
Funzioni e Poteri Al fine di assicurare un’azione pronta ed efficace da parte del OLV, i Membri conferiscono al Consiglio Veneto la responsabilità principale sulle decisioni e del mantenimento della armonia e della sicurezza interna.
Art. 21
I Membri del OLV convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio Veneto in conformità alle disposizioni del presente Statuto.
Votazione
Art. 22
Ogni Membro del Consiglio Veneto dispone di un voto. Le decisioni del Consiglio Veneto su questioni di procedura sono prese a maggioranza dei Membri presenti. Nel caso di parità nella votazione al presidente il voto vale 2 voti. Le decisioni del Consiglio Veneto su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole a maggioranza, un Membro che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto.
Procedura
Art. 23
Il Consiglio Veneto è organizzato in modo da poter funzionare in permanenza. Ogni Membro del Consiglio Veneto deve, a tal fine, essere reperibile dalla Presidenza.
Il Consiglio Veneto tiene riunioni periodiche alle quali ognuno dei suoi Membri può, ove lo desideri, essere rappresentato da un Membro appositamente designato.
Il Consiglio Veneto può tenere riunioni in quelle località diverse dalla sede dell’Organizzazione che, a suo giudizio, possano meglio facilitare i suoi lavori.
Art. 24
Il Consiglio Veneto può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l’adempimento delle sue funzioni.
Art. 25
Il Consiglio Veneto stabilisce il proprio regolamento, nel quale fissa le norme concernenti il sistema di scelta del suo Presidente, il Presidente a sua volta nomina 2 vice tra i componenti del Consiglio Veneto e si avvale della loro collaborazione.
Art. 26
Ogni Membro del OLV che non sia Membro del Consiglio Veneto può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi questione sottoposta al Consiglio Veneto, ogni qualvolta quest’ultimo ritenga che gli interessi di tale Membro siano particolarmente coinvolti.
Art. 27
Ogni Membro del OLV che non sia Membro del Consiglio Veneto o ogni gruppo che non sia Membro del OLV, qualora sia parte in una controversia in esame avanti al Consiglio Veneto, sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione relativa alla controversia. OLV stabilisce le condizioni che ritiene opportune per la partecipazione di un gruppo che non sia Membro del OLV.
Accordi cantonali
Art. 28
Nessuna disposizione del presente Statuto preclude l’esistenza di accordi tra organizzazioni cantonali per la trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento della armonia e della sicurezza interna che si prestino ad un’azione cantonale, purché tali accordi tra organizzazioni e le loro attività siano conformi ai fini ed ai principi del OLV. I Membri del OLV che partecipino a tali accordi od organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie di carattere locale medianti tali accordi od organizzazioni cantonali prima di deferirle al Consiglio Veneto. Il Consiglio Veneto incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica delle controversie di carattere locale, mediante gli accordi o le organizzazioni cantonali, sia su iniziativa dei gruppi interessati, sia per deferimento da parte del Consiglio Veneto.
Art. 29
Il Consiglio Veneto utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni cantonali per azioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi cantonali o da parte di organizzazioni cantonali senza l’autorizzazione del Consiglio Veneto.
Cooperazione internazionale economica e sociale
Art. 30
Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli con altre nazioni, basate sul rispetto del principio dell’uguaglianza dei diritti o dell’autodeterminazione dei popoli, OLV promuoverà: Un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d’opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale; La soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa; Il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
Art. 31
I Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l’organizzazione per raggiungere i fini indicati.
Art. 32
I vari istituti specializzati costituiti dall’assemblea o dal Consiglio Veneto, ed aventi, in conformità allo Statuto, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili sono collegati con OLV. Gli istituti così collegati sono qui di seguito indicati con l’espressione «Istituti specializzati».
Art. 33
L’Organizzazione fa raccomandazioni per il coordinamento dei programmi e delle attività degli istituti specializzati.
Art. 34
L’Organizzazione promuove, se del caso, trattative tra i gruppi interessati per la creazione di nuovi istituti specializzati per il conseguimento dei fini indicati.
Art. 35
Il compito di adempiere le funzioni dell’Organizzazione indicate in questo capitolo spetta all’Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, al Consiglio Economico e Sociale, che a tale scopo dispone dei poteri ad esso attribuiti.
Consiglio economico e sociale
Art. 36 Composizione
Il Consiglio Economico e Sociale si compone di sette Membri del OLV eletti dall’Assemblea Generale. Salve le disposizioni i Membri del Consiglio Economico e Sociale sono eletti ogni anno. I Membri uscenti sono rieleggibili.
Art. 37
Il Consiglio Economico e Sociale può fornire informazioni al Consiglio Veneto e coadiuvarlo ove esso lo richieda.
Art. 38
Il Consiglio Economico e Sociale assolve le funzioni che rientrano nella sua competenza relativamente all’esecuzione delle raccomandazioni dell’Assemblea Generale. Esso può, con l’approvazione dell’Assemblea Generale, eseguire servizi che siano richiesti da Membri delle OLV o da istituti specializzati. Esso adempie alle ulteriori funzioni che siano indicate in altre parti del presente Statuto o che possono essere ad esso attribuite dall’Assemblea Generale.
Art. 39 Votazione
Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale dispone di un voto.
Le decisioni del Consiglio Economico e Sociale sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti. Nella eventualità di una votazione alla pari il voto del presidente vale il doppio.
Art. 40
Procedura Il Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni per le questioni economiche e sociali e per promuovere i diritti dell’uomo, nonché quelle altre commissioni che possono essere richieste per l’adempimento delle sue funzioni.
Art. 41
Il Consiglio Economico e Sociale inviterà ogni Membro del OLV a partecipare, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni su qualsiasi questione di particolare interesse per tale Membro.
Art. 42
Il Consiglio Economico e Sociale può prendere disposizioni perché rappresentanti degli istituti specializzati partecipino, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni ed a quelle delle commissioni da esso istituite, e perché i suoi rappresentanti partecipino alle deliberazioni degli istituti specializzati.
Art. 43
Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni interessate alle questioni che rientrino nella sua competenza. Tali accordi possono essere presi con organizzazioni cantonali, previa consultazione con il Membro del OLV interessato.
Art. 44
Il Consiglio Economico e Sociale stabilisce il proprio regolamento, che comprende le norme relative e alla designazione del suo Presidente. Il Consiglio Economico e Sociale si riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest’ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri.
Corte Veneta di Giustizia
Art. 45
La Corte Veneta di Giustizia costituisce il principale organo giurisdizionale del OLV. Essa funziona in conformità allo Statuto annesso che è basato sullo Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e forma parte integrante del presente Statuto.
Art. 46
Tutti i Membri del OLV sono ipso facto aderenti allo Statuto della Corte Veneta di Giustizia
Art. 47
Ciascun Membro delle OLV si impegna a conformarsi alla decisione della Corte Veneta di Giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte.
Art. 48
Se una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi che le incombono per effetto di una sentenza resa dalla corte, l’altra parte può ricorrere al Consiglio Veneto, il quale ha facoltà, ove lo ritenga necessario di fare raccomandazioni o di decidere circa le misure da prendere perché la sentenza abbia esecuzione.
Art. 49
L’Assemblea Generale od il Consiglio Veneto possono chiedere alla Corte Veneta di Giustizia un parere consultivo su qualunque questione giuridica. Gli altri organi del OLV e gli istituti specializzati, che siano a ciò autorizzati in qualunque momento dall’Assemblea Generale, hanno anch’essi la facoltà di chiedere alla Corte pareri su questioni giuridiche che sorgano nell’ambito delle loro attività.
Presidenza OLV
Art. 50
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Veneto. Egli è il più alto funzionario amministrativo dell’Organizzazione.
Art. 51
Il Presidente agisce in tale qualità in tutte le riunioni dell’Assemblea Generale, del Consiglio Veneto, del Consiglio Economico e Sociale, del Consiglio di Amministrazione fiduciaria, ed esplica altresì quelle altre funzioni che gli siano affidate da tali organi. Il Presidente presenta all’Assemblea Generale una relazione annuale sul lavoro svolto dall’Organizzazione. Il presidente qualora impossibilitato a partecipare a un impegno di una funzione può incaricare di rappresentarlo ad un suo vice.
Art. 52
Il Presidente può richiamare l’attenzione del Consiglio Veneto su qualunque questione che a suo avviso possa minacciare il mantenimento dell’armonia e della sicurezza interna.
Art. 53
Nell’adempimento dei loro doveri il presidente ed i due Vicepresidenti non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun’altra autorità estranea all’Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di funzionari responsabili di fronte all’OLV. Ciascun Membro del OLV si impegna a rispettare il carattere esclusivamente fiduciario delle funzioni del Presidente e dei due vice, ed a non cercare di influenzarli nell’adempimento delle loro mansioni. I due vice sono nominati dal presidente secondo le norme stabilite dall’Assemblea Generale. Appositi funzionari sono assegnati in via permanente al Consiglio Economico e Sociale, secondo le necessità, ad altri organi del OLV.
Disposizioni varie
Art. 54
Ogni trattato, ogni accordo o comunicazione stipulato da un Membro del OLV dopo l’entrata in vigore del presente Statuto deve essere registrato e protocollato al più presto possibile presso il Consiglio Veneto e pubblicato a cura di quest’ultimo. Nessuno dei contraenti di un trattato o accordo che non sia stato registrato in conformità, potrà invocare il detto trattato o accordo davanti ad un organo del OLV.
Art. 55
In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri del OLV con il presente Statuto e gli obblighi da esso assunti in base a qualsiasi altro accordo prevarranno gli obblighi derivanti dal presente Statuto.
Art. 56
L’Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini. I rappresentanti dei Membri del OLV ed i funzionari dell’Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle immunità necessari per l’esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all’Organizzazione. L’Assemblea Generale può fare raccomandazioni allo scopo di determinare i dettagli dell’applicazione di questo articolo, o proporre ai Membri del OLV delle convenzioni a tal fine Cooperare.
Emendamenti
Art. 57
Gli emendamenti al presente Statuto entreranno in vigore per tutti i Membri del OLV quando saranno stati adottati alla maggioranza dei due terzi dei Membri dell’Assemblea Generale e ratificati, in conformità alle rispettive norme interne, da due terzi dei Membri del OLV, ivi compresi tutti i Membri permanenti del Consiglio Veneto.
Art. 58
Una Conferenza Generale dei Membri del OLV per la revisione del presente Statuto potrà essere tenuta alla data e nel luogo da stabilirsi con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri dell’Assemblea Generale. Ogni Membro del OLV disporrà di un voto alla Conferenza.
Qualunque modificazione del presente Statuto proposta dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi entrerà in vigore quando sarà stata ratificata, in conformità alle rispettive norme costituzionali, dai due terzi dei Membri del OLV, e la Conferenza sarà tenuta se così sarà stato deciso con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri dell’Assemblea Generale.
Ratifica e firma
Art. 59
Il presente Statuto sarà ratificato dai gruppi firmatari in conformità alle rispettive norme interne. Le ratifiche saranno depositate presso la sede che notificherà ogni deposito a tutti i gruppi firmatari ed al Presidente dell’Organizzazione non appena questi sia stato nominato.
I firmatari del presente accordo VENEZIA 25 aprile 2019.